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Svincolo delle merci anche se i controlli non sono conclusi con la circolare 17 novembre 2023, n.

Con la circolare 17 novembre 2023, n. 23, l’Agenzia delle dogane ha introdotto delle linee guida sulla possibilità, per i funzionari, di svincolare le merci prima della definizione dei controlli documentali (CD), fisici (VM) o scanner (CS), nonché nei casi di prelievi di campioni per l’analisi della merce. Ai sensi dell’art. 194, par. 1, Reg. UE 952/2013 (CDU), le autorità doganali procedono allo svincolo dei beni quando le indicazioni contenute nella dichiarazione sono state verificate oppure accettate senza verifica. Qualora, tuttavia, il controllo non possa essere ultimato entro un termine ragionevole e la presenza fisica dei beni non sia più necessaria, l’Ufficio deve procedere allo svincolo, purché non nutra dubbi sull’applicabilità di divieti o restrizioni, ai sensi dell’art. 245 Reg. UE 2447/2015 (RE): in assenza di indicazioni sul profilo di rischio e/o di dubbi concreti, infatti, mancherebbe la base motivazionale al diniego di svincolo, con la conseguenza che lo stesso sarebbe illegittimo e impugnabile dall’operatore per difetto di motivazione. Con particolare riferimento alla tipologia di controllo, la circolare ha altresì chiarito che il funzionario che intenda innalzarne il livello, passando, a esempio, da quello documentale a quello scanner o fisico, è obbligato a ottenere la preventiva autorizzazione da parte di un suo superiore gerarchico. Un’importante delucidazione riguarda poi le analisi di laboratorio, nel qual caso, fatta salva l’ipotesi in cui sia stata esplicitamente richiesta la sospensione dello svincolo in attesa del risultato, la Dogana deve liberare le merci appena disposto il prelievo dei campioni necessari per gli accertamenti tecnici. In attesa dei risultati e a titolo precauzionale, lo svincolo deve essere accompagnato da una nota della Dogana che informi l’importatore delle conseguenze, anche penali, connesse alla messa in commercio di un prodotto che potrebbe risultare non conforme all’esito delle analisi. Diversamente, se i beni non vengono svincolati per “fondati dubbi”, per evitare eccessivi oneri finanziari in capo agli operatori, l’autorità doganale può, in alternativa, sospendere lo svincolo con contestuale affidamento della merce alla parte, utilizzando la procedura per le bollette cauzionali A20. A tal fine, l’importatore deve presentare una richiesta formale, indicando il luogo di stoccaggio dei beni e assumendosi la responsabilità della loro custodia fino alla definizione dell’accertamento doganale; l’autorizzazione è concessa tramite una nota della Dogana, che impone l’obbligo di non manipolazione dei beni e comunica all’operatore le responsabilità, anche di natura penale, per il mancato rispetto delle prescrizioni. La possibilità di accedere a tale procedura è subordinata alla condizione che non sussistano rischi di sottrazione alla vigilanza doganale della merce, come accade per gli operatori che siano titolari della certificazione AEO. Il possesso della qualifica AEO può rivelarsi un elemento decisivo anche nell’eventualità in cui, ai sensi dell’art. 190 CDU, il funzionario cui è assegnata la verifica delle merci abbia deciso di procedere con un controllo parziale, ma, a fronte di discordanze tra il contestato e il dichiarato, debba scegliere se procedere con una verifica totale del carico. Ricordiamo, infatti, che lo status di AEO consente al possessore di beneficiare delle semplificazioni previste dalla normativa doganale, tra cui minori controlli fisici e documentali, nonché l’esecuzione prioritaria degli stessi laddove la spedizione sia stata dichiarata per controlli fisici o documentali.


Fonte : LCA

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