Lo scorso 18 dicembre, con il Reg. UE 2023/2878 è stato adottato il dodicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Tra le principali novità si segnala l’introduzione nel Reg. UE 833 del 2014 dell’art. 12-octies, il quale sancisce in capo agli esportatori unionali l’obbligo di vietare contrattualmente, a decorrere dal 20 marzo 2024, la riesportazione verso la Russia o per un uso in Russia di beni o tecnologie listati negli allegati XI, XX e XXXV, Reg. UE 833 del 2014, nonché di armi da fuoco e munizioni di cui all’allegato I, Reg. UE 258 del 2012, prevedendo specifici rimedi per la violazione del nuovo obbligo contrattuale. Con particolare riferimento alle restrizioni all’esportazione, l’allegato VII, Reg. UE 833 del 2014, è stato integrato con l’inclusione di prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi. Nell’allegato XXIII, invece, oltre a tutti i beni di cui al capitolo 72, sono ora inclusi tubi e accessori, motori e generatori elettrici e alcuni macchinari a uso industriale. Per quanto concerne i divieti di acquisto, importazione e/o trasferimento nell’UE di prodotti originari e/o provenienti dalla Russia, sono stati aggiunti alcuni beni all’allegato XXI, tra i quali gas propano liquefatto, ghise gregge e ghise speciali, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio. Uno specifico divieto riguarda poi l’importazione, acquisto o trasferimento, diretto o indiretto, di diamanti russi, esportati dalla Russia o ivi transitati, ovvero trasformati in paesi terzi. Nel dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2024, il divieto si applica ai diamanti non industriali naturali e sintetici e alle minuterie/ oggetti di gioielleria che li contengono previsti dell’allegato XXXVIIIA, parti A, B e C; a decorrere dal 1° marzo e dal 1° settembre 2024, invece, saranno gradualmente colpiti dalla misura restrittiva una parte dei diamanti russi trasformati – ossia tagliati e/o lucidati – in un paese terzo. In tal caso, all’atto dell’importazione gli importatori dovranno fornire la prova del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono, anche attraverso appositi certificati. Per quanto riguarda il divieto di importazione di prodotti siderurgici di cui all’art. 3 octies, Reg. UE 833 del 2014, sono stati prorogati i termini per poter importare i prodotti di cui al al codice NC 7207 11 e ai codici NC 7207 12 10 e 7224 90, rispettivamente al 1° aprile 2024 e al 1° ottobre 2028. Al riguardo, nell’elenco dei paesi partner che applicano restrizioni all’importazione di siderurgici e misure di controllo sulle importazioni equivalenti a quelle dell’UE sono state inserite la Svizzera e la Norvegia, con la conseguenza che per importare siderurgici da tali Paesi non sarà necessaria la prova di origine dei fattori produttivi incorporati. Infine, sotto il profilo delle misure soggettive, sono state aggiunte 29 nuove entità nell’allegato IV, Reg. UE 833 del 2014, e designate 60 nuove persone fisiche e 86 entità ai sensi dell’allegato I al Reg. UE 269 del 2014.
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