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Demurrages e concorso di colpa: chi paga?

Il Tribunale di Genova, con una recente sentenza, ha stabilito che qualora i costi di prolungata giacenza dei container siano dipesi in parte da fatto imputabile al mittente e in parte da fatto imputabile a terzi, sono chiamati a rispondere, delle c.d. demurrages dovute al vettore, sia il mittente (a titolo contrattuale per inadempimento), quanto il terzo (a titolo di extracontrattuale per lesione del credito), ciascuno in misura proporzionale secondo il proprio grado di responsabilità.

In particolare, nel caso che occupa, il vettore ha trasportato dal porto di Genova presso un porto cinese nove container di sua proprietà contenenti gomma vulcanizzata, ma la merce, giunta a destino, non risultando conforme alla normativa doganale cinese, è stata rispedita al porto di Genova, dove sono maturati costi di storage, detention e demurrages e ciò anche a causa di un sequestro del carico nel frattempo disposto dall’autorità giudiziaria italiana.

Il vettore ha quindi adito il Tribunale di Genova per richiedere il ristoro dei descritti costi di storage e D&D nei confronti del caricatore che, a sua volta, ha chiamato in causa la società produttrice, sua mandante, indicandola quale unica responsabile della merce oggetto della spedizione in parola.

Il Giudice ha dunque rilevato che:

– avendo il caricatore agito in nome proprio e per conto del mittente è l’unico soggetto che, avendo intrattenuto rapporti contrattuali con il vettore, è tenuto a farsi carico dei costi di prolungata giacenza, fermo il suo diritto di rivalersi nei confronti del proprio mandante per i danni subiti a causa dell’incarico ricevuto;

– dal conteggio dei costi di demurrages va, nel caso che occupa, tuttavia, escluso un periodo di 59 giorni, ossia il periodo intercorrente tra il sequestro e il dissequestro della merce in quanto i costi di giacenza sono qualificabili quali clausola penale, istituto non configurabile se collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata. Alla luce di ciò, non potendo imputare la illiceità della merce, causa del sequestro, al caricatore, il Tribunale ha condannato la società produttrice a farsi carico dei costi di giacenza relativi al periodo in parola, a titolo di responsabilità extracontrattuale.

In altre parole, il caricatore è stato chiamato a rispondere contrattualmente dei costi di giacenza, salvo per il periodo maturato in ragione del contenuto -ritenuto illecito- dei containers, e dunque, esclusivamente a causa di una condotta (la produzione del carico) diversa ed autonoma, che si è sovrapposta al suo inadempimento ed ha, limitatamente al periodo di sequestro, interrotto il nesso di causalità fra tale inadempimento e l’evento dannoso (omessa restituzione dei contenitori) subito dal vettore.



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